E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26, attuativo della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che ha la funzione di migliorare il sistema di tutela dei consumatori all’interno degli Stati membri.
Il Decreto in questione interviene su diversi aspetti della normativa italiana vigente, ovvero il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, altrimenti noto come “Codice del Consumo”, incidendo non solo sul suo contenuto sostanziale, ma anche sugli aspetti sanzionatori ivi disciplinati, che però, per ragioni di brevità, non saranno oggetto di specifica trattazione all’interno del presente articolo.
Preso atto dell’ampiezza dell’intervento legislativo, infatti, ci concentreremo sull’analisi delle modifiche che interessano i business online ed in particolare gli e-commerce e i market-place, anche dal punto di vista operativo.
In primo luogo, si evidenzia come il decreto fornisca una nuova definizione di “Mercato Online”, con ciò dovendosi intendere: “Un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.” Ora è evidente che il legislatore italiano, per la prima volta, con tale definizione ha inteso identificare e circoscrivere normativamente il fenomeno delle piattaforme di market-place, intese come quelle piattaforme online messe a disposizione dal fornitore del servizio di market-place ed utilizzate dagli utenti, professionisti o meno, per lo scambiarsi tra loro beni e/o servizi . Questa modifica è certamente degna di nota, soprattutto se si considera un dato evidente, ovvero che il legislatore italiano non fornisce, all’interno del Codice del Consumo, una definizione di e-commerce, inteso come piattaforma di titolarità di un professionista per il tramite della quale quest’ultimo vende i suoi prodotti e/o servizi ad acquirenti, siano essi professionisti o consumatori.
Ebbene in riferimento agli e-commerce generalmente e ai market-place più nello specifico è bene segnalare che il più recente intervento del legislatore ha previsto una serie di disposizioni volte ad aumentare il livello di trasparenza a tutela del consumatore, in particolare con riguardo al meccanismo delle recensioni. Il nuovo decreto, difatti, impone la massima diligenza da parte del professionista nella verifica delle recensioni rese disponibili ai consumatori, dovendo il primo assicurarsi che esse siano effettuate da utenti che abbiano effettivamente acquistato sul sito e dovendo i professionisti astenersi dall’incaricare altre persone giuridiche o fisiche di inviare recensioni false o fornire false informazioni ai consumatori. Altra importante revisione è quella attinente i risultati delle ricerche per parole chiave che i consumatori possono effettuare sulle piattaforme online. In merito a detti risultati, il decreto ha previsto l’obbligo di informazione del consumatore in relazione ai parametri che determinano la classificazione dei prodotti risultanti dalla ricerca, con particolare riguardo all’obbligo di rendere noto all’acquirente se l’esito della ricerca sia in qualche modo influenzato dal ricorso ad annunci pubblicitari a pagamento o altri mezzi per ottenere una migliore classificazione.
Al fine di prevenire frodi o truffe, con il nuovo decreto saranno considerate ingannevoli anche quelle azioni che potrebbero indurre il consumatore medio a prendere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso, nella fattispecie si considerano quelle attività di marketing che promuovono un bene in uno stato membro come identico ad uno commercializzato in un altro stato membro, nonostante il bene soggetto all’operazione di marketing abbia caratteristiche significativamente differenti.
Ora è chiaro come un contratto concluso sui mercati online, sia certamente identificabile come un contratto concluso fuori dai locali commerciali, per questo vale la pena di ricordare che sono stati inseriti nel testo del Codice del Consumo obblighi circa alcune informazioni che devono essere necessariamente fornite dalle piattaforme online, in maniera chiara e comprensibile, come le informazioni sull’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Il professionista è inoltre tenuto a fornire dati su eventuali altri mezzi di comunicazione messi a disposizione dei consumatori. Il professionista peraltro, si deve impegnare nel fornire informazioni supplementari. Per quanto riguarda i Market-place, in particolare, il consumatore dovrà essere messo a conoscenza della qualifica rivestita dal terzo che offre beni o servizi sul Market-Place, ovvero se questi sia un professionista o un consumatore, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, non saranno applicabili le tutela previste dal Codice del Consumo.
Da ultimo, in riferimento agli annunci sulla riduzione prezzi, si segnala che essi dovranno indicare anche il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo (con l’eccezione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili e ai cosiddetti “prezzi di lancio”).
Ora è evidente che l’intervento normativo considerato, a prescindere da qualunque considerazione in merito alla sua organicità ed efficacia, imporrà a molti operatori una profonda revisione delle proprie modalità operative, nonché dei termini e delle condizioni applicate agli utenti, nella ricerca di un contemperamento tra gli innegabili vantaggi offerti dalle piattaforme citate, con i rischi che esse possono, se non adeguatamente organizzate, comportare.
Giacomo Bertazzon