Fuoriuscita del socio d’opera – Determinazione e valutazione della quota

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 19.2.2020 n. 4260, ha precisato che:
– l’art. 2263 co. 2 c.c. – secondo il quale la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità – si deve applicare anche nella situazione in cui si proceda alla determinazione del valore della quota spettante al medesimo in caso di sua fuoriuscita dalla società.
Se, dunque, nel contratto sociale viene riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, tale criterio deve seguirsi anche all’atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente.

Cassazione, ordinanza 4260 del 19.02.2020

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