La competenza territoriale del foro del consumatore nei rapporti fideiussori

Secondo una recente pronuncia di Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8662) la persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all’attività d’impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica.Cassazione Civ. Ord. Sez. 6 Num.8662 Anno 2020

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